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Protezione Civile Corato

DPCM del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19. Le regole del nuovo Dpcm, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021

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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19,in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

Queste le principali novità del DPCM:

Spostamenti tra Regioni

Non si potranno superare i confini anche se le regioni sono in fascia gialla. Secondo il nuovo provvedimento «fino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

Spostamenti verso altre abitazioni

​Fino al 15 febbraio è vietato andare nelle seconde case che si trovano fuori regione. Se si è residenti in una regione in fascia arancione è vietato andare nella seconda casa fuori Comune. L’unica deroga riguarda motivi di urgenza, ad esempio la riparazione di un guasto oppure per recuperare oggetti o materiale indispensabile. Lo spostamento deve durare il tempo di risolvere il problema.

Visite in due

Viene derogata la norma sulle visite. «Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti

Piccoli comuni

Rimane la deroga sugli «spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

Divieto di asporto

Nelle regioni arancioni rosse o arancioni bar e ristoranti rimangono chiusi, ma possono fare consegne a domicilio. In quelle gialle potranno invece aprire fino alle 18 sempre con la regola di massimo quattro persone al tavolo. Dopo le 18 è sempre consentita la consegna a domicilio, ma per i bar sarà vietato l’asporto.
Rimane «consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati».

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale del DPCM 14 gennaio 2021

Decreto-legge del 13 gennaio 2021 con le nuove misure. Prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 13 gennaio, il decreto-legge Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021, prorogando al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza.

Queste le principali novità del decreto-legge:

Spostamenti tra Regioni

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Spostamenti verso altre abitazioni

​Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.
Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

Istituzione della zona bianca

È istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Istituzione di una piattaforma informativa nazionale su Piano vaccini

In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da Covid-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Altre disposizioni

In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:

  • le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021
  • le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria
  • i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.
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